Art. 2.
(Testamento biologico).

      1. Non è altresì punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che si trovi in uno stato di malattia che comporta la perdita delle facoltà intellettive e della integrità psichica, se la richiesta

 

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è stata formulata per iscritto quando la persona era pienamente capace di intendere e di volere.